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Corte di Cassazione

Sì al licenziamento dell’assenteista anche se non è affisso il codice disciplinare

12.06.2012
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Sì al licenziamento dell’assenteista anche se non è affisso il codice disciplinare

Niente scuse per il dipendente assenteista licenziato. Se l’interruzione del rapporto è dovuta ad una assenza prolungata ed ingiustificata - nel caso specifico quasi due mesi - il lavoratore non si può appellare alla mancata affissione del codice disciplinare. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, sentenza n. 3060/2012 (si legga il testo sul sito di «Guida al Diritto»), accogliendo il ricorso di Poste italiane al termine di una lunga vicenda giudiziaria. In primo grado ed in Appello, infatti, il dipendente era riuscito ad avere ragione.

La Corte d’Appello aveva annullato il licenziamento Secondo la Corte territoriale siccome il licenziamento era stato «irrogato per specifica ipotesi prevista dalla contrattazione collettiva» esso rientrava nel novero dei casi per cui è necessaria l’affissione in bacheca del codice disciplinare. In realtà, il contratto di categoria prevedeva unicamente l’estinzione del rapporto dopo dieci giorni di assenza arbitraria.

Per la Cassazione il recesso è previsto dalla legge Per la Suprema corte siccome la presenza rientra «tra i doveri fondamentali e non accessori del lavoratore […] la sua inosservanza, per essere sanzionata con il licenziamento, non abbisogna di essere portata a conoscenza del lavoratore». Infatti, questo caso non rientra in «una ipotesi particolare di esercizio da parte del datore del potere di licenziamento». Insomma, la garanzia della pubblicità del codice disciplinare si applica soltanto al licenziamento disciplinare «intimato per specifiche ipotesi di giusta causa o di giustificato motivo previste dalla normativa collettiva o validamente poste dal datore di lavoro». Ma non sussiste quando il recesso è previsto direttamente dalla legge, o quando il comportamento tenuto sia manifestamente «contrario all’etica comune» o concreti «violazione dei doveri fondamentali».

Sez. Lavoro del 29.02.2012, n. 3060

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