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Corte di Cassazione

Esecuzione forzata, contro la sospensione del processo esecutivo esperibile il reclamo

12.06.2012
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Esecuzione forzata, contro la sospensione del processo esecutivo esperibile il reclamo

“In tema di esecuzione forzata, i provvedimenti sulla sospensione del processo esecutivo, disposti, in senso positivo o negativo, sia ai sensi dell’articolo 618, comma secondo, che ai sensi dell’articolo 624 codice di procedura civile (nel testo vigente dopo le sostituzioni intervenute per effetto dell’articolo 2, comma 3, del Dl n. 35 del 2005, convertito, con modificazioni, nella legge n. 80 del 2005 e, successivamente, dell’articolo 18 della legge n. 52 del 2006) sono impugnabili con il rimedio del reclamo, ai sensi dell’articolo 669 terdecies codice di procedura civile, e non sono suscettibili di opposizione agli atti esecutivi”. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, con l’ordinanza 6012/2012, affermando un principio di diritto.

La Suprema corte, rigettando il ricorso proposto dal debitore di una banca, all’interno di una complessa questione di cessione del credito,ha anche ricordato che “il rinvio in sé considerato non è atto del processo esecutivo che possa autonomamente costituire oggetto di opposizione ex articolo 617 Cpc. Infatti, rispetto al provvedimento interlocutorio di rinvio la parte è priva di interesse ad opporsi, vale a dire dell’interesse ad agire, presupponendo quest’ultimo che la parte prospetti un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l’intervento del giudice. Dunque: “Intanto l’opposizione agli atti esecutivi è ammissibile in quanto l’opponente possa vantare un interesse alla rimozione o alla modifica dell’atto del processo esecutivo che assume essere illegittimo ovvero un interesse all’adozione di un atto del processo esecutivo il cui diniego da parte del giudice assume essere illegittimo”


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