Pur nella consapevolezza di un diverso indirizzo della Cassazione favorevole a riconoscere natura retroattiva alla modifica di cui al d.lgs. n. 387/1998 (1), deve confermarsi l’orientamento del Consiglio di Stato, secondo cui il diritto del dipendente pubblico alle differenze retributive spettanti per lo svolgimento di mansioni superiori può essere riconosciuto in via generale solo a decorrere dalla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 387/1998 (22 novembre 1998), in quanto il riconoscimento legislativo di siffatto diritto possiede evidente carattere innovativo e non riverbera in alcun modo la propria efficacia su situazioni pregresse (2).