Il termine di dieci giorni di cui alla L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 8, comma 4, (Notificazione di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari), nel testo sostituito dal D.L. 14 marzo 2005, n. 35, art. 2, comma 4, lett. c), n. 3, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 maggio 2005, n. 80, art. 1, comma 1, entrato in vigore il 17 marzo 2005 - secondo il quale, nel caso in cui il piego raccomandato depositato presso l’ufficio (...)