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Il termine di quindici giorni applicabile ai procedimenti fallimentari ha natura "dilatoria" e "a decorrenza successiva" e deve essere computato secondo il criterio di cui all’art. 155, comma 1, cpc.

12.02.2012
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Il termine di quindici giorni applicabile ai procedimenti fallimentari ha natura "dilatoria" e "a decorrenza successiva" e deve essere computato secondo il criterio di cui all’art. 155, comma 1, cpc.

A seguito di ricorso in data 1 dicembre 2008, presentato al Tribunale di Terni da P.Q., titolare della impresa individuale Cartoplastica P., per la dichiarazione di fallimento della s.r.l. Exporter in liquidazione, il Giudice delegato, con decreto del 3 dicembre 2008, tra l’altro, convocò dinanzi a sè la debitrice s.r.l. Exporter, in persona del legale rappresentante prò tempore, ed il creditore istante per l’udienza del 12 gennaio 2009, mandando a tale creditore di notificare il ricorso ed il decreto "entro il termine di 15 giorni prima dell’udienza fissata, con deposito entro l’udienza dell’atto notificato".

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Sentenza 1 febbraio 2012, n. 1418

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