Deve ritenersi che, ove la prima notifica del ricorso abbia avuto esito negativo per fatto non imputabile al richiedente, ma per un errore dell’Ufficiale giudiziario, il richiedente la notifica abbia l’onere di richiedere all’Ufficiale giudiziario la ripresa del procedimento notificatorio e, ai fini del rispetto del termine, la conseguente notificazione avrà effetto dalla data iniziale di attivazione del procedimento, sempreché la ripresa del medesimo sia intervenuta entro un termine (...)