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Conversione in legge del d.l. 132

23.12.2014
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Conversione in legge del d.l. 132

Abbiamo ricevuto i Suoi graditi auguri per Natale e per l’anno 2015.

Nel ricambiarli, Le ricordiamo che l’11 dicembre scorso, è entrata in vigore la legge che ha convertito il d.l. 132/14.

La scrivente segreteria nazionale aveva, già ai primi di novembre sollecitato la S.V. a voler trovare con gli altri Dicasteri interessati il necessario concerto nel più breve tempo possibile ai fini dell’emanazione del decreto che prevede le modalità , i limiti e le modalità di esercizio della facoltà di accesso alle banche dati di cui al secondo comma dell’articolo 492-bis del codice, nonché le modalità di trattamento e conservazione dei dati e le cautele a tutela della riservatezza dei debitori.

Ad oggi, non si ha notizia alcuna di passi operativi compiuti al fine di realizzare la riforma e l’inerzia del Suo Dicastero sembra la fotografia di quanto finora fatto: solo effetto annunci.

In considerazione delle ricadute negative sull’economia e sulla certezza della realizzazione del credito, si sollecita quanto dovuto.

Restando in attesa di assicurazione, si allega la precedente nota.



Nei giorni scorsi, Senato e Camera hanno dato il definitivo via libera al d.l.132/14.

L’art. 155-quater (Modalità di accesso alle banche dati) prevede che, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’interno e con il Ministro dell’economia e delle finanze e sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono individuati i casi, i limiti e le modalità di esercizio della facoltà di accesso alle banche dati di cui al secondo comma dell’articolo 492-bis del codice, nonché le modalità di trattamento e conservazione dei dati e le cautele a tutela della riservatezza dei debitori.

Con il medesimo decreto sono individuate le ulteriori banche dati delle pubbliche amministrazioni o alle quali le stesse possono accedere, che l’ufficiale giudiziario può interrogare tramite collegamento telematico diretto o mediante richiesta al titolare dei dati.

Il Ministro della giustizia può procedere al trattamento dei dati acquisiti senza provvedere all’informativa di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Ciò premesso, al fine di rendere veramente efficace l’azione esecutiva, si sollecita sin d’ora il sig. Ministro a voler trovare con gli altri Dicasteri interessati il necessario concerto nel più breve tempo possibile.

Si resta in attesa di assicurazione.



Il Segretario Generale

nino laganà


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Prot. N. 49/2014 - Lisug

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