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Riforma forense: il testo approvato dalla Commissione Giustizia della Camera

10.09.2012
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Riforma forense: il testo approvato dalla Commissione Giustizia della Camera

Più selezione per diventare avvocati, formazione e assicurazione civile obbligatoria, controllo sulla correttezza dei legali più serrato.

Sono questi gli elementi distintivi della riforma della professione di avvocato (testo approvato dal Senato della Repubblica il 23 novembre 2010 e modifcato in data 6 giugno 2012 dalla Commissione Giustizia della Camera) che ha come obiettivo quello di consentire l’accesso e la permanenza nella professione ai più meritevoli e a chi esercita effettivamente, garantire una maggiore qualificazione e preparazione dei professionisti, la trasparenza verso i cittadini ed un maggiore controllo sulla correttezza.

In particolare le principali novità previste dalla riforma riguardano:

-  accesso alla professione: tre prove scritte e una orale da svolgersi nella stessa sede; confermata la procedura di sorteggio che abbina sedi e scritti ai fini della correzione (art. 47);
- assicurazione: obbligo per il legale, pena l’illecito disciplinare, di stipulare una polizza di assicurazione per la responsabilità civile volta a coprire anche documenti, somme di denaro, titoli e valori ricevuti in deposito (art. 12);
-  formazione permanente: l’avvocato ha l’obbligo di curare il costante e continuo aggiornamento della propria competenza professionale al fine di assicurare la qualità delle prestazioni professionali e di contribuire al migliore esercizio della professione nell’interesse dei clienti (art. 11);
- procedimento disciplinare: cambiano le regole per i “processi” agli avvocati per rendere il giudice domestico più terzo e imparziale (artt. 51-64);
- pubblicità: è consentito all’avvocato dare informazioni sul modo di esercizio della professione, purché in maniere veritiera, non elogiativa, non ingannevole e non comparativa (art. 10;
- società tra avvocati: sono ammesse, anche di natura multidisciplinare (mentre sono vietate quelle di capitali) (art. 5);
- specializzazioni: l’avvocato potrà fregiarsi del titolo di specialista in diritto di famiglia, diritto societario, diritto tributario, diritto penale, eccetera, dopo aver seguito scuole e corsi di alta formazione di durata non inferiore a due anni e per un totale di almeno 200 ore di formazione complessive, al termine dei quali sosterrà un esame presso il Cnf, che rilascerà il titolo (la specializzazione è automatica per gli avvocati con 20 anni di iscrizione all’Albo) (art. 9);
- tariffe: il compenso è sempre pattuito tra avvocato e cliente e l’avvocato è tenuto a render nota la complessità dell’incarico fornendo le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili al momento del conferimento (in mancanza di accordo si applicano le tariffe professionali vincolanti nel minimo e nel massimo); torna il divieto del patto di quota lite;
- tirocinio: approvato dall’Assemblea del Senato e dalle varie commissioni l’emendamento che prevede un compenso forfettario e commisurato all’apporto professionale dei praticanti a partire dal secondo mese.


Sui punti oggetto di riforma, il Ministro della Giustizia Paola Severino, con lettera del 5 settembre 2012, ha chiesto alla Commissione Giustizia della Camera lo stralcio di alcune disposizioni.

Tale comportamento ha portato alla denuncia dell’attacco alla democrazia parlamentare da parte del CNF con comunicato del 5 settembre 2012.


(Altalex, 8 settembre 2012)

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE n. 3900 APPROVATA, IN UN TESTO UNIFICATO, DAL SENATO DELLA REPUBBLICA il 23 novembre 2010 (v. stampati Senato nn. 601-711-1171-1198)

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