Conseguentemente, in diverse occasioni, il legittimo esercizio del diritto di sciopero non si è sempre mostrato rispettoso delle regole introdotte dal legislatore, con la legge 12 giugno 1990, n. 146, al fine di tutelare l’altrettanto fondamentale diritto degli utenti ad usufruire dei servizi pubblici essenziali [2]. Com’è noto, la legge di regolazione del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali impone, nell’ottica di un equo e concreto contemperamento dei richiamati contrapposti interessi, che il conflitto sindacale, perché possa dichiararsi legittimo, si svolga nel rispetto dei precisi limiti tracciati dal legislatore il cui controllo è demandato anche ad una specifica Autorità amministrativa indipendente, la Commissione di garanzia dell’attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali