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Il potere di precettazione in materia di scioperi nei servizi pubblici essenziali tra competenze del Governo e prerogative dell’Autorità di garanzia.

27.02.2012
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Il potere di precettazione in materia di scioperi nei servizi pubblici essenziali tra competenze del Governo e prerogative dell’Autorità di garanzia.

Conseguentemente, in diverse occasioni, il legittimo esercizio del diritto di sciopero non si è sempre mostrato rispettoso delle regole introdotte dal legislatore, con la legge 12 giugno 1990, n. 146, al fine di tutelare l’altrettanto fondamentale diritto degli utenti ad usufruire dei servizi pubblici essenziali [2]. Com’è noto, la legge di regolazione del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali impone, nell’ottica di un equo e concreto contemperamento dei richiamati contrapposti interessi, che il conflitto sindacale, perché possa dichiararsi legittimo, si svolga nel rispetto dei precisi limiti tracciati dal legislatore il cui controllo è demandato anche ad una specifica Autorità amministrativa indipendente, la Commissione di garanzia dell’attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali

A cura di: STEFANO GLINIANSKI (Magistrato della Corte dei conti e Segretario generale Commissione di garanzia sciopero e servizi pubblici essenziali) e GIOVANNI PINO (Capo di Gabinetto Commissione di garanzia sciopero e servizi pubblici essenziali e Docente del Master di Diritto del lavoro e della Previdenza sociale, nell’Università di Roma Sapienza)

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