La conversione del pignoramento, disciplinata dall’art. 495 c.p.c. è uno strumento processuale, alternativo alla liquidazione dei beni pignorati, che ha la funzione di estinguere satisfattivamente i diritti del creditore procedente e dei creditori intervenuti mediante pagamento di una somma di danaro, corrispondente all’importo dei crediti e degli accessori (interessi e spese), determinata giudizialmente dal G.E., la quale si sostituisce ai beni pignorati (1).