Il nuovo art. 26-bis c.p.c. prevede quale criterio di competenza territoriale il luogo ove il debitore ha la propria residenza, o il proprio domicilio o la propria dimora, salvo che si tratti di una pubblica amministrazione. Nel qual caso, resta il criterio di competenza prima vigente, che fa riferimento alla residenza, o al domicilio o alla dimora del terzo. La regola che impone di radicare il pignoramento presso il luogo di residenza del debitore consente di concentrare più esecuzioni in (...)