L’art. 33, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, prevede che il lavoratore che assiste la persona con handicap ha diritto di scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferito ad altre sede senza il suo consenso. Tale norma, con la sua ampia formulazione, non attribuisce soltanto un "diritto al trasferimento" da una sede all’altra, ma anche un più ampio "diritto alla sede", che include, oltre al diritto di trasferirsi, il diritto di (...)