Il congedo obbligatorio e il congedo facoltativo di cui all’art. 4, comma 24, lettera a), della legge 28 giugno 2012, n. 92, sono fruibili dal padre, lavoratore dipendente, entro il quinto mese di vita del figlio.
Il congedo obbligatorio di un giorno e’ fruibile dal padre anche durante il congedo di maternita’ della madre lavoratrice, in aggiunta ad esso.
La fruizione, da parte del padre, del congedo facoltativo ai sensi del secondo periodo dell’art. 4, comma 24, lettera a) citato, di uno o (...)