Interpretando il disposto dell’art. 366, comma 2, cod. proc. civ., secondo cui se il ricorrente non ha eletto domicilio in Roma, ovvero non ha indicato l’indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio ordine, le notificazioni gli sono fatte presso la cancelleria della Corte di cassazione, la Suprema Corte, con sentenza 27 novembre 2014, n. 25215, ha precisato che, ai fini della obbligatoria adozione della forma telematica di notificazione, non è idoneo a soddisfare il (...)