Con ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Ancona l’ENEL s.p.a. impugnò il silenzio - rifiuto formatosi sull’istanza di rimborso della somma di lire 1.060.000, a suo dire indebitamente corrisposta in più a titolo di imposta proporzionale di registro con applicazione di aliquota del 15%, ai sensi dell’art. 1, comma 1, della tariffa parte prima allegata al D.P.R. n. 131-1986, anziché dell’8%, in relazione all’atto di costituzione di servitù di elettrodotto stipulato con tal Baldassarri Ario e registrato il 18 gennaio 1994. Il ricorso venne accolto e l’appello proposto dall’Ufficio rigettato dalla Commissione tributaria regionale delle Marche sulla base delle seguenti argomentazioni