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SCIOPERO

23.06.2019
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SCIOPERO

La materia dello sciopero è regolata dalla legge 146/90 come modificata dalla legge 83/2000 e dal D.M. 7.11.1990 per il Ministero della Giustizia.

L’esercizio del diritto di sciopero, costituzionalmente garantito, si esplica senza obblighi di comunicazione preventiva di adesione del personale.

L’Amministrazione deve verificare l’adesione allo sciopero, nei giorni in cui viene effettuato, solo ai fini contabili per la riduzione della retribuzione in osservanza delle specifiche disposizioni contenute nella legge 146/90.

La preventiva ricognizione sulla adesione del personale costituisce condotta antisindacale .

L’astensione dal lavoro del personale UNEP per l’adesione allo sciopero non configura ipotesi di mancanza od impedimento del singolo ufficiale giudiziario ai sensi dell’art.34 del DPR 1229/59 e, pertanto, i provvedimenti emessi ai sensi della su richiamata normativa al fine di consentire la notifica di atti urgenti costituiscono condotta antisindacale, arrecando pregiudizio alle finalità dello sciopero.

In occasione di qualunque sciopero, devono essere previsti appositi contingenti di personale che devono essere esentati dallo sciopero al fine di garantire i servizi minimi essenziali.

L’unico servizio che doveva essere reso dall’UNEP era l’assistenza all’udienza con imputato detenuto e tale attività riguardava unicamente l’Operatore, come disponeva il D.M. 7.11.1990 pubblicato sul B.U. n.24 del 31.12.1990.

I Colleghi dirigenti non hanno alcun obbligo di recarsi in ufficio nei giorni di sciopero al fine di verificare le adesioni e di disporre i servizi, anzi – ove aderiscano allo sciopero- qualunque loro atto dispositivo costituirebbe un vero e proprio abuso, non potendo un lavoratore assente dare disposizioni ad alcuno.

Quindi, per lo sciopero del 28 giugno 2019, l’UNEP non ha servizi essenziali da garantire ed ogni disposizione in tal senso è illegittima e potrebbe essere perseguita ex art.28 legge 300/70.

ACCORDO SULLE NORME DI GARANZIA DEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI E SULLE PROCEDURE DI RAFFREDDAMENTO E CONCILIAZIONE IN CASO DI SCIOPERO

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dm 07.11.1990

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TESTO COORDINATO DELLE LEGGI 12 GIUGNO 1990, N.146 E 11 APRILE 2000, N. 83

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