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Articolo 21-quater (Misure per la riqualificazione del personale dell’amministrazione giudiziaria)

23.09.2016
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Articolo 21-quater (Misure per la riqualificazione del personale dell’amministrazione giudiziaria)

L’articolo, che consta di cinque commi, detta disposizioni per la riqualificazione di specifico personale dell’amministrazione giudiziaria. È in tal senso consentita l’attivazione di procedure di contrattazione collettiva per l’attuazione dei provvedimenti giudiziari in cui il Ministero della giustizia è risultato soccombente e per definire i contenziosi in corso; in particolare, attraverso una procedura interna riservata ai dipendenti in servizio al 14 novembre 2009 sono attribuite funzioni superiori di funzionario giudiziario e funzionario dell’ufficio notificazioni, esecuzioni e protesti (UNEP) dell’area terza.

La RT aggiornata afferma che le norme sono tese alla riqualificazione per ricompattazione del profilo di cancelliere e ufficiale giudiziario attualmente ripartito tra la seconda (ex B3 e B3S) e la terza area (ex C1), riservata ai dipendenti già in servizio alla data del 14 settembre 2009.

Le disposizioni consentiranno la definizione dei contenziosi giudiziari derivanti dalla mancata indizione delle procedure di passaggio dall’area B all’area C, ai sensi degli articoli 15 e 16 del CCNL — comparto ministeri — 1998/2001.

A tal fine, si prevede che un numero di circa 5.600 unità di personale con qualifica di cancelliere e di circa 1.435 unità con qualifica di ufficiale giudiziario appartenenti alla II area funzionale, potranno accedere rispettivamente alla qualifica iniziale di cancelliere dell’area III e di funzionario UNEP sempre dell’area

Si evidenziano di seguito gli oneri finanziari recati dalle disposizioni in esame (vedi allegato tab. previsionali).


Ai sensi del comma 3, si prevede che il Ministero della giustizia procede alla rideterminazione delle piante organiche conseguente alle procedure di riqualificazione, nel senso di adeguare i contingenti della III Area funzionale dei profili di Cancelliere e di Ufficiale giudiziario, al numero di unità di personale interessate al passaggio tra la II e la III area, senza determinare nuovi o maggiori oneri rispetto a quelli autorizzati dalla norma in esame.

Si prevede, altresì, che le qualifiche di personale amministrativo di cancelliere e di ufficiale giudiziario della II area, restano ad esaurimento sino al completamento delle procedure selettive.

Quanto sopra, con conseguente riduzione di un numero di posti dell’area II corrispondente alle unità di personale interessate al predetto passaggio dalla II alla III area.

Considerato che ogni effetto economico e giuridico conseguente alle procedure di riqualificazione del personale amministrativo di cui alla presente norma, decorre dalla completa definizione delle relative procedure selettive, si specifica che gli oneri complessivi stimati nella misura di euro 25.781.938 all’anno, avranno presumibilmente effetto non prima dell’anno 2016.

Si prevede, al comma 5, specifica autorizzazione di spesa cui potrà provvedersi mediante utilizzo delle disponibilità del Fondo per l’efficienza della giustizia di cui all’articolo 1, comma 96, della legge n. 190/2014.

Al riguardo, acquisiti con la RT aggiornata i dati sull’onere medio per ciascun passaggio di area del personale coinvolto, si rileva che trattandosi di spesa per il personale, andrebbero acquisiti anche dati sulla presumibile spesa su base pluriennale, almeno decennali, come prescritto dall’art.17, co.7 della legge di contabilità, con riferimento anche agli automatismi diretti e indiretti che conseguiranno al provvedimento in esame(35) .

35) Si rappresenta, comunque, che, al di là dei profili di stretta quantificazione e copertura, il Dipartimento della R.G.S. (Nota 21.7.2015, prot. n. 58554/2015) nel corso dell’esame in prima lettura ha formulato parere espressamente "contrario" all’ulteriore corso della disposizione. In particolare, ha rilevato che le progressioni di carriera al di fuori di ogni procedura selettiva pubblica che garantisca un adeguato accesso dall’esterno, si pongono in palese contrasto con la vigente normativa dettata in materia (articolo 24 del D.lgs. n. 150/2009 e articolo 52 del D.Lgs. a 165/2001). Ha sottolineato, poi, che il criterio fissato al comma 2, secondo cui nella percentuale di posti da riservare agli accessi dall’esterno si computano anche gli accessi già disposti (in un arco temporale molto esteso) sulla base di precedenti procedure di reclutamento, verrebbe a prefigurare procedure selettive di fatto "riservate," al solo personale interno, disattendendo palesemente i principi più volti affermati sul punto dalla Corte Costituzionale. Sul comma 4, ha rappresentato, altresì, che non è chiaro l’inquadramento del personale amministrativo di cancelliere e ufficiale giudiziario che resta ad esaurimento nell’area II, nell’ipotesi in cui detto personale non dovesse superare le procedure selettive di cui al comma 1. Sulla base dei citati rilievi, ha conclusivamente sottolineato che le norme dovrebbero perciò, opportunamente, perlomeno ricevere l’assenso della Funzione Pubblica.

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