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La responsabilità erariale dei sindacati

14.01.2016
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La responsabilità erariale dei sindacati

L’art. 40, co. 4 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 dispone che le pubbliche amministrazioni adempiono agli obblighi assunti con i contratti collettivi nazionali o integrativi dalla data della sottoscrizione definitiva e ne assicurano l’osservanza nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti. Tale previsione assicura un’efficacia erga omnes del contratto collettivo del settore pubblico: infatti l’estensione della contrattazione ai lavoratori deriva da tale obbligo di legge, nonché da quello di garantire la parità di tutti i dipendenti previsto dall’art.45, co. 2 del d.lgs. n. 165 del 2001 [1]. Il co. 3-quinquies del citato art. 40 sancisce l’impossibilità per le pubbliche amministrazioni di sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con vincoli risultanti dai contratti collettivi nazionali, o che disciplinino materie non espressamente delegate a tale livello negoziale, o che comportino oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale. La violazione del suddetto divieto è sanzionata con la nullità delle clausole difformi, cui si aggiunge la loro sostituzione ai sensi degli artt.1339 e 1419, co. 2 cod. civ. [2].

LUCA BUSICO, La responsabilità erariale dei sindacati per i danni da contrattazione integrativa illegittima*.

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