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PREPENSIONAMENTI NELLA P.A.

30.05.2014
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PREPENSIONAMENTI NELLA P.A.

La Circolare sul prepensionamento dei pubblici dipendenti - Il Ministro per la Pubblica Amministrazione e l’innovazione Madia, ha emanato una circolare prepensionamento per i dipendenti pubblici

Il Ministro per la Pubblica Amministrazione e l’innovazione Madia, ha emanato una circolare (la nr. 4/2014) con la quale si forniscono alle PA, gli indirizzi applicativi sul ricorso all’istituto del cosiddetto “prepensionamento”, per riassorbire le eccedenze di personale conseguenti alla riduzione delle dotazioni organiche o alla redazione di piani di ristrutturazione, per ragioni funzionali o finanziarie.

La circolare attua l’art 2 del d.l. n. 101 del 31 agosto 2013, recante “Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni“ che, consente alle pubbliche amministrazioni, in caso di soprannumero o di eccedenze di personale di utilizzare il prepensionamento, per coloro che hanno maturato i requisiti di accesso al trattamento pensionistico e alle decorrenze di tale trattamento previgenti rispetto alla riforma Fornero. La circolare chiaramente dispone che il ricorso al prepensionamento è consentito solo nei casi di dichiarazione di soprannumerarietà ed eccedenza illustrati nella stessa circolare e, nel limite massimo delle posizioni individuate in esubero da parte delle amministrazioni pubbliche. Inoltre, la circolare nr. 4/2014, fissa i concetti di eccedenza, soprannumero, esubero e prepensionamento. Il concetto di”soprannumerarietà” è definito dalla circolare come quella situazione per cui il personale in servizio (complessivamente inteso e senza alcuna individuazione nominativa) supera la dotazione organica in tutte le qualifiche, le categorie o le aree. L’amministrazione non presenta, perciò posti vacanti utili per un’eventuale riconversione del personale o una diversa distribuzione dei posti. Parimenti, si definisce anche il concetto di “esubero” come l’individuazione nominativa del personale soprannumerario o eccedentario, con le procedure previste dalla normativa vigente. Il personale in esubero è quello da porre in prepensionamento, ove ricorrano le condizioni, o da mettere in disponibilità ai sensi dell’articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Le situazioni di soprannumerarietà o di eccedenza di personale possono derivare da: riduzione delle dotazioni organiche delle amministrazioni centrali (in base al decreto legge n.95/2012 ( spending review ) convertito dalla L. 135/2012) ragioni funzionali, per revisione del fabbisogno di personale, che è una misura straordinaria; ragioni finanziarie piani di ristrutturazione decisi dalle amministrazioni pubbliche. La normativa di riferimento per tali situazioni (e quindi la procedura da seguire) è posta dai decreti n. 165/2001(“Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”) e n.95/2012 (spending review). Il punto 5 della circolare analizza in dettaglio l’iter da seguire per il prepensionamento- Il punto 6 della circolare elenca i vincoli da rispettare in caso di ricorso al prepensionamento. Viene precisato che:vle amministrazioni che dichiarano eccedenza di personale non possono ripristinare i posti soppressi nella dotazione organica. Dalla riduzione di quest’ultima deve scaturire una diminuzione strutturale della spesa di personale;b i prepensionamenti non possono essere conteggiati nell’immediato come risparmi utili ai fini del calcolo del budget da destinare a eventuali assunzioni; non sono consentite assunzioni né di vincitori di concorso né di idonei finchè non è riassorbito il personale in eccedenza nelle aree/categorie nelle quali è dichiarata l’eccedenza e non si sono create ulteriori vacanze in relazione al pensionamento ordinario.


Circolare Inps sul prepensionamento dipendenti pubblici - Chiarimenti INPS sul prepensionamento dei dipendenti pubblici.

Con il messaggio nr. 4832 dello scorso 21 maggio, l’INPS fornisce chiarimenti sulla procedura per il prepensionamento dei dipendenti pubblici a seguito della circolare nr. 4/2014 del Ministro della Funzione pubblica, con la quale si forniscono alle PA, gli indirizzi applicativi sul ricorso all’istituto del cosiddetto “prepensionamento”. Come ricorderete, con il D.L. 101/2013 in materia di Pubblica Amministrazione e pubblico impiego, si è ampliata la platea dei destinatari dei prepensionamenti per posizioni soprannumerarie (articolo 2, comma 11 lettera a) del DL 95/2012, nel senso di ricomprendere tutte le amministrazione pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2 del Dlgs. n. 165/2001 e s.m.i.(quali, a titolo esemplificativo, le regioni i comuni, le provincie, le comunità montane, le aziende sanitarie locali) purché si trovino in situazioni di eccedenza dichiarata per ragioni funzionali o finanziarie dell’amministrazione. Certificazione del diritto - Una volta individuate le posizioni soprannumerarie in base a quanto disciplinato dalla Circolare n. 4/2014, l’Amministrazione deve chiedere alla sede Inps, la certificazione del diritto a pensione e la relativa decorrenza. La certificazione del diritto deve essere richiesta in tutti i casi di prepensionamento, ossia nei casi in cui, in virtù dell’esubero individuato, l’accesso al pensionamento è consentito con i requisiti vigenti anteriormente all’entrata in vigore del DL 201/2011, convertito nella legge n. 214/2011, e a condizione che la decorrenza del trattamento pensionistico sia entro il 31/12/2016. Al riguardo, precisa il messaggio “per rispettare la data di decorrenza del 31 dicembre 2016, il diritto con il c.d. sistema delle quote deve tener conto del regime delle decorrenze di cui alla legge 122/2010 (12 mesi di finestra mobile) laddove nell’ipotesi del raggiungimento della massima anzianità contributiva di 40 anni (rectius 39 anni, 11 mesi e 16 giorni) è necessario altresì considerare l’integrazione introdotta dalla legge n. 111/2011 (posticipo della finestra mobile di ulteriori 1, 2 o 3 mesi in relazione alla maturazione della massima anzianità contributiva per l’anno 2012, 2013 o 2014). L’INPS provvederà al rilascio delle relative certificazioni nel termine di 30 giorni dall’invio degli elenchi del personale da parte delle Amministrazioni locali ovvero richiede, nel medesimo termine, agli Enti le informazioni utili per il completamento della posizione assicurativa degli interessati. Le PA potranno inoltrare la richiesta di certificazione del diritto sistemando, contestualmente, la posizione assicurativa dell’iscritto attraverso l’utilizzo degli strumenti messi attualmente a disposizione dall’Istituto. Qualora le sedi INPS territorialmente competenti debbano richiedere alle Amministrazioni le informazioni necessarie per la certificazione, devono far presente nella richiesta che il lavoratore è interessato dal processo di spending review. Una volta acquisiti tutti i dati necessari, l’ INPS rilascia la prescritta certificazione del diritto sulla base della quale l’Amministrazione può procedere, così come specificato nella Circolare n. 4/2014, alla risoluzione del rapporto di lavoro, tenendo conto del regime delle decorrenze. La certificazione del diritto rilasciata dalle Sedi Inps assume valore meramente dichiarativo atteso che ricade nell’esclusiva competenza dell’Amministrazione l’individuazione delle condizioni prescritte per il riconoscimento delle posizioni eccedentarie o soprannumerarie, così come esplicitate nella Circolare n. 4, sulla base delle quali può essere riconosciuto il diritto al trattamento pensionistico in base ai requisiti vigenti anteriormente all’entrata in vigore del DL 201/2011. A tal proposito, le PA sono tenute a trasmettere alle Sedi territoriali INPS, unitamente alla ordinaria documentazione necessaria per la liquidazione della pensione, la certificazione di conformità ai vincoli previsti dalla normativa vigente e agli obiettivi di riduzione di spesa perseguiti, debitamente sottoscritta dal vertice amministrativo o dal dirigente responsabile in ragione dell’assetto organizzativo dell’ente. Qualora un’amministrazione locale abbia risolto il rapporto di lavoro in applicazione del DL 101/2013 precedentemente all’emanazione della Circolare n. 4/2014, è tenuta a rilasciare la certificazione di conformità anche per le delibere già assunte a conferma del rispetto delle condizioni prescritte dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione nella Circolare; anche in questa ipotesi la certificazione di conformità deve essere sottoscritta dal vertice amministrativo o dal dirigente responsabile in ragione dell’assetto organizzativo dell’ente. Monitoraggio dei prepensionamenti - La Dir. Centrale dell’Inps fornirà semestralmente al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministero dell’economia e delle finanze e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali il prescritto elenco delle amministrazioni che si sono avvalse dell’istituto del prepensionamento anche al fine dell’esercizio dell’attività di controllo volta a verificare la corretta applicazione della normativa di riferimento.

Chiarimenti - versione stampabile

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Circolare n. 4/2014

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