L’istanza ex art. 60 comma 1), punto 1) c.p.c. del creditore, avverso il diniego scritto dell’Ufficiale Giudiziario ex art. 108 D.P.R. 15.12.1959 n. 1229 di procedere alla notifica a mezzo posta dell’atto di pignoramento presso terzi, va rigettata, in quanto la possibilità della notifica per posta nell’ipotesi di cui all’art. 543 c.p.c. è riferibile esclusivamente al debitore mentre per quanto riguarda il terzo (debitor debitoris) la notifica deve essere eseguita personalmente, così come esplicitamente disposto dal comma 1° del medesimo articolo, il quale distingue chiaramente le due diverse ipotesi di notifica al terzo e di notifica al debitore.