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Processo tributario: da quando decorre il termine per la costituzione in giudizio?

24.09.2012
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Processo tributario: da quando decorre il termine per la costituzione in giudizio?

Con l’ordinanza 3 agosto 2012, n. 14010 la Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi in materia di notifica del ricorso e validità del deposito dello stesso nella segreteria della commissione tributaria. In particolare, un contribuente ha proposto ricorso innanzi la Suprema Corte avverso la sentenza n. 11/33/08 della Commissione tributaria regionale del Piemonte la quale, in riforma della sentenza della Commissione tributaria provinciale di Cuneo, aveva rigettato il ricorso avverso l’avviso di liquidazione dell’imposta concernente la revoca dei benefici fiscali “prima casa”. In sostanza, la sentenza della Ctr aveva dichiarato inammissibile il ricorso introduttivo per tardività dello stesso motivando quanto sostenuto sulla base del fatto che la notifica del ricorso introduttivo, dal lato dell’istante, si perfeziona al momento dell’affidamento dell’atto all’ufficiale giudiziario. Avverso tali motivazioni, il contribuente ha quindi dedotto quale unico motivo di ricorso, la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 22, in combinato disposto con l’art. 165 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 3, rilevando come il termine per la notifica del ricorso vada calcolato, a contrario, dal momento del perfezionamento della notifica nei confronti del destinatario. Ebbene, gli ermellini hanno accolto il ricorso del contribuente rilevando, innanzitutto, come sussistano nell’ambito della giurisprudenza della sezione tributaria della Corte due orientamenti contrastanti in ordine alla decorrenza del “dies a quo” per la costituzione in giudizio, determinato: sia dalla data di spedizione del ricorso (Cass. Sentenze n. 20262/2004; n. 14246/2007; n. 1025/2008); sia dalla data della ricezione del ricorso (Cass. Sentenze n. 12185/2008; n. 9173/2011). Nello specifico, è stato poi sottolineato come occorra distinguere tra i termini stabiliti dalla legge per la notifica dell’atto, sia che essa avvenga a mezzo posta sia che essa avvenga a mezzo ufficiale giudiziario, e la decorrenza dei termini stabiliti per il ricorso in segreteria da parte del notificante. Ed infatti, mentre in caso di notifica a mezzo ufficiale giudiziario, la stessa si perfeziona per il soggetto notificante al momento della consegna del plico all’ufficiale giudiziario, nonostante gli effetti rimangano comunque subordinati alla conoscenza legale dell’atto da parte del destinatario, diverse sono le norme che regolano il deposito del ricorso in segreteria da parte del notificante. Al riguardo, invero, occorre ricordare come, mentre da una parte l’art. 22 del D.Lgs. n. 546 del 1992 assegna per la costituzione della parte ricorrente il termine generico di trenta giorni, dall’altra l’art. 16 dello stesso decreto, al comma 5, stabilisce che <>. Peraltro, osserva la Suprema Corte, nonostante l’art. 16 citato stabilisca, altresì, che <>, siffatta regola - tesa ad evitare che eventuali disservizi postali possano determinare decadenze incolpevoli a carico del notificante - deve essere riferita ai soli termini previsti per la notifica e, avendo carattere eccezionale, non può essere estesa in via analogica a quelli per i quali il perfezionamento della notificazione rappresenta il momento iniziale, trovando in tal caso applicazione il principio generale secondo cui la notificazione si perfeziona con la conoscenza legale dell’atto da parte del destinatario (Cass. Sentenza n. 12185 del 15 maggio 2008). Alla luce di siffatte argomentazioni e aderendo al più recente orientamento giurisprudenziale, la Corte di Cassazione, ha, quindi, affermato in sentenza il principio di diritto secondo cui: “Ai fini della costituzione in giudizio del ricorrente, il ricorso tributario notificato a mezzo ufficiale giudiziario o a mezzo del servizio postale deve essere depositato nella segreteria della commissione tributaria, a pena d’inammissibilità, entro trenta giorni dalla ricezione da parte del destinatario e non dalla spedizione da parte del ricorrente”.

Cassazione civile , sez. tributaria, sentenza 03.08.2012 n° 14010

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