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Omissis, già funzionario UNEP in servizio presso l’Ufficio NEP della Corte d’Appello di Reggio Calabria, collocato a riposo, omissis – Istanza, omissis, di svincolo della cauzione (art. 23 D.P.R. 15 dicembre 1959 n. 1229).

25.07.2012
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Omissis, già funzionario UNEP in servizio presso l’Ufficio NEP della Corte d’Appello di Reggio Calabria, collocato a riposo, omissis – Istanza, omissis, di svincolo della cauzione (art. 23 D.P.R. 15 dicembre 1959 n. 1229).

Con riferimento alla istanza dell’ex dipendente in oggetto, pervenuta con la nota di codesta Presidenza richiamata in indirizzo, si espone quanto segue. La cauzione prevista dagli artt. 21 e segg. del D.P.R. 15 dicembre 1959 n. 1229 (“Ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari”), versata dall’ufficiale giudiziario, prima dell’immissione nell’esercizio delle funzioni presso l’Ufficio NEP assegnato, è da inquadrare nella generale tipologia dei depositi definitivi costituiti originariamente presso il Ministero del Tesoro – Cassa Depositi e Prestiti, allo stato attuale presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze – Ragioneria territoriale dello Stato, per il tramite della Sezione Provinciale della Banca d’Italia, ove viene materialmente effettuato il versamento della somma costituente il deposito cauzionale di cui trattasi, con contestuale rilascio di quietanza da parte dell’Ente ricevente.

Premesso ciò, si fa presente che per quanto concerne la procedura per la restituzione del deposito cauzionale in questione, all’istante occorre produrre la seguente documentazione:
- Istanza di restituzione, in bollo pari al valore di € 14,62 in marche amministrative, diretta alla Ragioneria territoriale dello Stato ex Cassa Depositi e Prestiti, di stanza nel luogo ove è stata versata a suo tempo la cauzione, completa di data, indirizzo, codice fiscale e firma dell’avente diritto, con indicazione della modalità di pagamento prescelta per la restituzione della somma dovuta;
- Decreto di svincolo, in bollo di pari valore dell’istanza di cui al punto 1) con l’eventuale aggiunta di oneri di spese a carico della parte istante e dovuti per l’attività di cancelleria, rilasciato dall’Amministrazione cauzionata, che nel caso del funzionario UNEP deve essere emanato dal Presidente del Tribunale di Reggio Calabria “nella cui giurisdizione ha prestato l’ultimo periodo di servizio” (cfr. art 23, comma 3, cit. D.P.R. 1229/59).

Va precisato, inoltre, che le modalità di pagamento cennate al punto 1) per la restituzione del deposito cauzionale in questione sono le seguenti:
- pagamento diretto sulla Sezione di Tesoreria della Banca d’Italia con quietanza del titolare;
- vaglia cambiario non trasferibile della Banca d’Italia;
- accreditamento in c/c bancario (specificare le coordinate bancarie e il numero di conto);
- accreditamento in c/c postale (specificare dati conto).

Per quanto concerne la pubblicazione dell’istanza di svincolo nel F.A.L. della provincia ove il funzionario UNEP ha prestato servizio negli ultimi dieci anni, si osserva che la medesima è venuta meno con la soppressione del relativo servizio, mentre la residua formalità dell’affissione della predetta istanza nell’albo dell’Ufficio Giudiziario ove si è verificata la cessazione del servizio, comporta l’onere economico a carico della parte istante, consistente nel pagamento dei diritti di notifica ed eventuale indennità di trasferta, se dovuta.

Da quanto fin qui esposto, emerge che la procedura è da espletarsi a livello periferico con l’intervento delle menzionate articolazioni del dicastero finanziario e di quello giudiziario, per cui si restituisce l’istanza dell’ex dipendente per l’acquisizione agli atti d’ufficio della Presidenza e si prega di comunicare la presente nota all’interessato, con preghiera di restituzione della quietanza in originale, che si allega, evidenziando che è onere dell’istante farsi parte attiva per lo svincolo della cauzione in questione, con l’osservanza delle modalità procedurali sopra descritte e nel termine di sei mesi dalla cessazione delle funzioni (cfr. art. 23, comma 2, cit. D.P.R. 1229/59).

Roma, 3 luglio 2012

IL DIRETTORE GENERALE Emilia Fargnoli