LISUG

Lisug, Libero Sindacato Ufficiali Giudiziari

Sei in

News

Certificazioni e/o attestazioni prodotte dalle Cancellerie della Corte e dei Tribunali civili in relazione alla pendenza di procedimenti di opposizione all’esecuzione e/o al precetto ed opposizione agli atti esecutivi. ALTRO

25.07.2012
Invia questo articolo via email segnala ad un amico

Certificazioni e/o attestazioni prodotte dalle Cancellerie della Corte e dei Tribunali civili in relazione alla pendenza di procedimenti di opposizione all’esecuzione e/o al precetto ed opposizione agli atti esecutivi. ALTRO

Con il quesito, pervenuto con la nota richiamata in indirizzo, il dirigente dell’Ufficio NEP presso codesta Corte di Appello chiede se, ai sensi dell’art. 15, comma 1, legge 12 novembre 2011 n. 183 in materia di certificazioni e/o attestazioni, le Cancellerie siano tenute a rilasciare attestazioni di pendenza di procedure ai procuratori di parte creditrice, a loro volta richieste dagli Uffici NEP per la prosecuzione della fase esecutiva sulla base di un precetto che esplichi la sua efficacia nei termini previsti dall’art. 481 c.p.c. e nel caso di opposizione al precetto, tenendo conto che il termine di efficacia dello stesso rimane sospeso e riprende a decorrere a norma dell’art. 627 c.p.c. .

Sulla materia delle certificazioni e/o attestazioni di cui sopra, questa Direzione Generale è intervenuta con nota prot. VI-DOG/1170/03-1/2012/CA del 16 maggio 2012, consultabile nella sezione intranet del sito www.giustizia.it, evidenziando che la decertificazione “non si riferisce agli atti e ai documenti che devono essere presentati all’Autorità giudiziaria nell’ambito dei procedimenti giurisdizionali ad essa devoluti, che soggiacciono alle regole probatorie stabilite da codici e leggi speciali.”

In merito alla questione, la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica con circolare n. 5/12 del 23 maggio 2012, diramata anche alle Cancellerie degli Uffici giudiziari (All. 1), in risposta a richieste di chiarimenti sull’applicazione delle disposizioni dettate dall’art. 40, comma 02, D.P.R. n. 445 del 2000 ai certificati da depositare nei fascicoli delle cause giudiziarie, ha precisato che “la novella introdotta dall’art. 40, comma 02, d.P.R. n. 445 del 2000 – secondo cui le Amministrazioni sono tenute ad apporre sui certificati, a pena di nullità, la dicitura: – si applica solo nei rapporti tra Pubbliche amministrazioni (…) tra le quali non sono certamente annoverabili gli Uffici giudiziari quando esercitano attività giurisdizionale.”

Pertanto, si ritiene che le Cancellerie degli Uffici giudiziari debbano continuare a rilasciare, su richiesta, certificazioni e/o attestazioni di pendenza di procedure a carico delle parti avverso le quali i procuratori di parte creditrice stanno promuovendo ulteriori azioni esecutive (ad esempio, pignoramento mobiliare, immobiliare o presso terzi).

Si prega di portare a conoscenza del dirigente dell’Ufficio NEP in sede il contenuto della presente nota, evidenziandosi al contempo la necessità che le Cancellerie del distretto assicurino il rilascio dei certificati e/o attestazioni di cui trattasi.

Roma, 23 luglio 2012----

IL DIRETTORE GENERALE

Emilia Fargnoli