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Notifiche via email nulle se prive del riscontro.

15.06.2012
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Notifiche via email nulle se prive del riscontro.

Con la sentenza, depositata il 30 aprile 2012, n. 6635/12 la Corte di Cassazione afferma la necessità, per le comunicazioni processuali fatte per posta elettronica, del riscontro da parte del destinatario con un atto di avvenuta ricezione, a pena di nullità. Secondo la Suprema Corte infatti, la mancata comunicazione elettronica nei termini di efficacia richiesti dal codice e dalla giurisprudenza comporta una violazione del principio del contraddittorio non sanabile.

“Secondo il costante orientamento di questa Corte, la comunicazione, a cura del cancelliere, dell’ordinanza pronunciata fuori udienza, è diretta a rendere edotte le parti del provvedimento del giudice e della data delle nuova udienza fissata, e costituisce un requisito formale indispensabile perchè il provvedimento stesso raggiunga il suo scopo.

La mancata comunicazione al procuratore costituito di una delle parti, pertanto, determina la nullità ex articolo 156 del codice di procedura civile dell’ordinanza e la conseguente nullità ex articolo 159 dello stesso codice, degli atti successivi del processo e della sentenza impugnata – rispetto ai quali il provvedimento e la sua comunicazione costituiscono antecedenti indispensabili – per violazione del principio del contraddittorio”. (Cassazione, Seconda sezione civile, sentenza 6635/12)

Suprema Corte di Cassazione sezione II Sentenza del 30 aprile 2012, n. 6635

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