Nei giudizi innanzi alla Corte costituzionale sollevati in via principale, la rinuncia al ricorso relativamente ad alcune disposizioni di leggi impugnate, ove non sia stata regolarmente accettata dalla controparte, pur non comportando l’estinzione del processo, può fondare, unitamente ad altri elementi, la dichiarazione di cessazione della materia del contendere per carenza di interesse del ricorrente (1).