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Sfratti: proroga al 30 giugno 2009. [AGGIORNATO]

21.10.2008
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Sfratti: proroga al 30 giugno 2009. [AGGIORNATO]

Per scaricare il DECRETO-LEGGE 20 ottobre 2008, n. 158 - Misure urgenti per contenere il disagio abitativo di particolari categorie sociali. (GU n. 246 del 20-10-2008 )

clicca qui...


Il Governo, su proposta del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Altero Matteoli, a tutela del disagio abitativo, prorogherà il termine di sospensione dell’esecuzione degli sfratti al 30 giugno 2009.

Il provvedimento sarà adottato attraverso l’inserimento dello stesso in una legge di conversione di un decreto all’esame del Parlamento o in apposito decreto legge.

E’ quanto comunicano congiuntamente Palazzo Chigi e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.


* [1] Questa mattina il Sindaco di Roma ha dato la notizia che venerdì prossimo al Consiglio dei Ministri verrà discusso un decreto legge contenente la proroga degli sfratti.

La ragione di questo intervento urgente sarebbe nella grave crisi economica che ha investito anche l’Italia che ha avuto come conseguenza anche il notevole incremento (si parla del 17 %) dei pignoramenti degli immobili.

Penso che la circostanza dovrebbe servire per mettere mano ad un serio ed incisivo intervento normativo rivolto ad annullare tutte le mostruose distorsioni provocate dalla applicazione degli articoli 559 e 560 del codice di procedura civile così come sono stati modificati nel 2006.

Ancora oggi per l’interesse non nascosto delle banche creditrici e per l’interesse economico degli Istituti delle Vendite Giudiziarie, molti proprietari di immobili pignorati - immobili molto spesso adibiti ad abitazione principale - vengono "sfrattati" in modo legale e molto spesso illegale per consentire all’immobile "liberato" di avere un valore superiore a quello periziato. Intorno alle vendite giudiziarie degli immobili pignorati si è creato un circolo "virtuoso" di illegalità.

Deve invece essere previsto che il debitore mantenga sempre il possesso dell’immobile pignorato se questo è adibito allo scopo di propria abitazione, con tutti gli obblighi che gli sono imposti dalla legge e che l’immobile stesso venga sottoposto ad una sorte di amministrazione fiduciaria sotto la sorveglianza di un ausiliario del giudice che può essere tranquillamente l’ufficiale giudiziario.



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