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I termini previsti per il compimento di atti infraprocedimentali nel corso del procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti pubblici - come quello per la convocazione del Consiglio di disciplina di cui all’art. 20 del d.P.R. 25 ottobre 1981 n. 737 - non hanno natura perentoria, bensì ordinatoria, ove non sia prevista alcuna decadenza per la loro inosservanza, né sia stabilita l’inefficacia degli atti compiuti dopo la loro scadenza, essendo garanzia sufficiente per l’incolpato quella del termine perentorio fissato per l’intero provvedimento disciplinare.
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