Va dichiarata l’illegittimità costituzionale della legge della Regione Lazio 11 luglio 2002, n. 16 (Disposizioni per prevenire e contrastare il fenomeno del mobbing nei luoghi di lavoro), la quale si fonda sul presupposto - da ritenere in contrasto con l’assetto costituzionale dei rapporti Stato-Regioni - secondo cui queste ultime, in assenza di una specifica disciplina di un determinato fenomeno emergente nella vita sociale, abbiano in via provvisoria poteri illimitati di legiferare. Anche se le Regioni possono intervenire, con propri atti normativi, con misure di sostegno idonee a studiare il fenomeno del mobbing in tutti i suoi profili e a prevenirlo o limitarlo nelle sue conseguenze, deve, viceversa, ritenersi certamente precluso alle Regioni di intervenire, in ambiti di potestà normativa concorrente, dettando norme che vanno ad incidere sul terreno dei principi fondamentali